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Swiss Observer

Il divieto ginevrino dei simboli religiosi va alla prova dei tribunali

Il divieto ginevrino dei simboli religiosi vistosi per i membri dei parlamenti cantonale e comunali è oggetto di una contestazione legale per possibili conflitti con i diritti fondamentali.

AI21 settembre 2026Il nostro processo editoriale
Il divieto ginevrino dei simboli religiosi va alla prova dei tribunali
AILe News

Quattro ricorsi hanno portato il nuovo divieto ginevrino dei simboli religiosi dalle urne ai tribunali. La modifica costituzionale impedisce ai membri dei parlamenti cantonale e comunali di indossare simboli religiosi vistosi mentre svolgono il loro mandato di rappresentanti eletti. Tra questi figurano i foulard, le kippah e le croci.

Gli elettori hanno approvato la misura con il 51,5% dei voti nel giugno 2026, ma il risultato non ha risolto la controversia politica. La proposta era sostenuta dall’Unione democratica di centro, dai Liberali, dal Centro e dal Mouvement Citoyen Genevois. Il governo ginevrino era contrario. Dopo il voto, Carole-Anne Kast, socialista e membro dell’esecutivo cantonale, ha definito incostituzionale la modifica.

I procedimenti giudiziari sollevano una questione che va oltre la sala del Gran Consiglio ginevrino: fin dove può spingersi un Cantone nell’estendere la neutralità del settore pubblico al lavoro dei rappresentanti eletti? Tra i ricorrenti figurano parlamentari verdi, cristiani evangelici, un politico protestante a livello comunale e due privati cittadini, uno musulmano e uno cristiano. A loro avviso, il divieto viola la libertà di coscienza, i principi democratici e altri diritti fondamentali.

I procedimenti metteranno alla prova la compatibilità delle norme costituzionali ginevrine con il diritto di rango superiore e stabiliranno se il peculiare modello di laicità del Cantone possa applicarsi allo stesso modo ai rappresentanti politici.

I parlamentari mettono alla prova la regola ginevrina sulla neutralità

La modifica riguarda i rappresentanti eletti, una categoria che in precedenza Ginevra aveva escluso dalle proprie norme sulla neutralità. Dal 2019, i membri del governo cantonale e degli esecutivi comunali devono astenersi dal mostrare simboli religiosi nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali. Restrizioni analoghe si applicano ai funzionari e agli insegnanti.

I parlamentari erano stati esclusi perché la Camera costituzionale ginevrina aveva operato una distinzione giuridica tra lo Stato e il potere legislativo. Secondo questo ragionamento, i rappresentanti eletti esprimono la diversità della società, anziché incarnare lo Stato come i funzionari che esercitano il potere esecutivo.

I sostenitori del nuovo divieto hanno respinto questa distinzione. Sostengono che anche il parlamento debba esprimere neutralità confessionale e che i simboli religiosi visibili possano influire sulla percezione dei dibattiti. L’anno scorso Céline Zuber-Roy, parlamentare del PLR, ha sottolineato il punto presentandosi in aula con uno scolapasta in testa. L’oggetto è associato al pastafarianesimo, una religione satirica creata nel 2005 dal laureato americano in fisica Bobby Henderson.

La provocazione mirava a mettere alla prova il confine tra espressione personale e immagine istituzionale. In seguito, il parlamento ha votato per inserire la restrizione nella Costituzione cantonale, sottoponendo la questione al voto popolare. Ora il ricorso chiede di stabilire se questa scelta abbia oltrepassato i limiti imposti dai diritti fondamentali.

I ricorrenti portano i diritti fondamentali davanti ai giudici

I ricorrenti sostengono che un voto popolare non possa prevalere sui diritti tutelati. Secondo SRF, sono stati presentati quattro ricorsi. Il primo è stato depositato nel dicembre 2025, mentre l’ultimo è arrivato nel settembre 2026 da parte di due privati cittadini, uno musulmano e uno cristiano.

Le loro argomentazioni convergono sulla stessa questione giuridica: la modifica costituzionale potrebbe limitare la libertà di coscienza e di religione, la partecipazione democratica e i diritti individuali. La presenza di persone con origini religiose e politiche diverse conferisce al ricorso una portata più ampia di una singola controversia su un indumento o un simbolo.

Anche membri verdi del parlamento cantonale ginevrino, cristiani evangelici e un politico protestante a livello comunale hanno presentato ricorsi. Le loro obiezioni riguardano la compatibilità costituzionale di una norma applicata alle manifestazioni visibili della fede dei rappresentanti eletti, anche quando questi non esercitano il potere esecutivo.

I tribunali dovranno valutare la modifica nel quadro giuridico federale svizzero. Il materiale di partenza non indica i tempi della procedura né anticipa l’esito. Una decisione potrebbe chiarire come Ginevra debba conciliare l’impegno costituzionale per uno Stato laico con il diritto di candidati ed eletti a mantenere visibile la propria identità religiosa partecipando alla vita pubblica.

La tradizione laica ginevrina definisce i termini della controversia

Dal 1907 Ginevra applica una forma rigorosa di laicità. La separazione tra Chiesa e Stato nel Cantone ha dato origine a norme che incidono sulla condotta nel settore pubblico più di quelle in vigore negli altri Cantoni svizzeri. La controversia attuale si inserisce in questa lunga tradizione istituzionale e ne amplia la portata, estendendola ai parlamenti eletti.

Il modello ginevrino viene spesso paragonato al concetto francese di laïcité, che mira a mantenere la neutralità religiosa delle istituzioni pubbliche. A Ginevra, il principio disciplina già alcuni ambiti del settore pubblico. Le restrizioni introdotte nel 2019 per i membri del governo, gli esecutivi comunali, i funzionari e gli insegnanti hanno definito il quadro che i sostenitori hanno poi cercato di estendere ai parlamentari.

I critici dell’estensione sostengono che la neutralità possa trasformarsi in una limitazione per chi partecipa alle istituzioni pubbliche. Un divieto dei simboli visibili potrebbe impedire agli elettori di vedere rappresentanti che rispecchiano la diversità religiosa e culturale del Cantone. I sostenitori replicano che il parlamento deve apparire istituzionalmente neutrale e che i simboli vistosi possono distogliere l’attenzione dal dibattito politico.

La controversia verte quindi sullo status giuridico della rappresentanza. Se i parlamentari parlano a nome dell’elettorato restando privati cittadini, la distinzione esistente potrebbe essere confermata. Se la loro presenza in aula comporta l’esercizio dell’autorità dello Stato, le norme più ampie di Ginevra sulla neutralità potrebbero trovare sostegno.

La decisione potrebbe ridefinire la neutralità in Svizzera

Una decisione giudiziaria potrebbe ridefinire a Ginevra il confine tra neutralità e rappresentanza. Se i giudici confermeranno la modifica, il Cantone avrà la base costituzionale per limitare i simboli religiosi vistosi tra i membri dei parlamenti cantonale e comunali. I legislatori eletti rientrerebbero così nello stesso ampio progetto di neutralità che già comprende gli esecutivi, i funzionari e gli insegnanti.

Se il tribunale respingerà la misura, Ginevra potrebbe dover mantenere la distinzione tra i rappresentanti che discutono e legiferano e i funzionari che agiscono direttamente a nome dello Stato. A seconda delle motivazioni dei giudici, la decisione potrebbe anche obbligare i parlamentari a rivedere il testo costituzionale o le modalità della sua applicazione.

La causa va oltre la controversia immediata sui foulard, le kippah, le croci o lo scolapasta simbolico. Riguarda chi può partecipare visibilmente alle istituzioni democratiche e che cosa un Cantone laico può esigere dai suoi rappresentanti. Il risicato risultato del referendum fa da sfondo politico, mentre i quattro ricorsi affidano al sistema giudiziario il prossimo passo decisivo.

Gli altri Cantoni svizzeri seguiranno con attenzione il modo in cui i tribunali ginevrini bilanceranno l’autorità di un Cantone nel definire la neutralità pubblica con la tutela della libertà religiosa e della partecipazione democratica. Il materiale di partenza non indica una data per la decisione, lasciando incerto il futuro concreto della modifica.